domenica 8 aprile 2012

Equitalia resiste alla revocatoria fallimentare.


Il tema dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti di Equitalia ,a seguito dell'iscrizione di ipoteca su beni immobili , in questi anni è stato alquanto dibattuto all'interno dei Tribunali, come ad esempio quello di Bologna, che hanno avuto come indirizzo l'equiparazione della c.d. Ipoteca legale a quella giudiziale, di conseguenza anch'essa soggetta ad azione revocatoria esistendone i pressuposti temporali.

Ultimamente con le sentenze della Corte Suprema di Cassazione n. 3232 e 3398 del 1° e del 15 Marzo 2012 si sono avute due pronunce di particolare rilievo sull'argomento.

Le stesse sentenze hanno precisato  che la natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria c.d. esattoriale, ossia quella prevista e disciplinata dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 non è soggetta , nell'ambito della procedura fallimentare, all'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F. 

Queste sentenze stravolgeranno  in molti casi gli Stati Passivi ed i Progetti - Piani di Riparto,  che, a mio avviso dovrebbero, a questo punto, recepire questa direttiva.

Nel nostro diritto - civil low - sappiamo che una sentenza non è legge, per quanto autorevole sia quella di Cassazione non sempre trova medesimo riscontro con altra di pari grado.  Premesso questo sarebbe necessario che il legislatore mettesse mano a questa norma, con un chiarimento ad hoc, oppure dovremo attendere, nel caso vi siano sentenze di pari grado di tipo contrario, una pronuncia da parte della Cassazione a Sezione Unite.

Dal mio punto di vista i Curatori, nella predisposizione del progetto di Stato Passivo d'ora in poi dovranno attenersi a quanto emerso da queste due sentenze e nel caso il Tribunale abbia al suo interno preso strade diverse, discuterne preventivamente con il Giudice Delegato alla procedura. 

Ancor meglio se lo stesso Tribunale si pronunciasse dando indicazioni ai Curatori, con apposita  Direttiva.

La considerazione che faccio, che va ben oltre l'aspetto giurisprudenziale e del diritto in sè,  è che ormai gli "interessi "( bisogni ) dello Stato,  sono diventati tanti e tali che si propende per risanare prima le casse di questo, a discapito dei restanti creditori, siano questi privilegiati o chirografari, chiudendo , in un qualche modo, un occhio sulla par condicio.

Vero il detto : "chi ultimo arriva...male alloggia! "

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Giovanni Prati